Una buona riforma forense può certamente servire al Paese ma la modernizzazione non dovrebbe trasformarsi in annessione di spazi altrui
Per chi non frequenta i tribunali o gli ordini professionali, la riforma della professione forense può sembrare una questione interna alla categoria degli avvocati. In realtà non è così. Il disegno di legge C. 2629, presentato dal Governo il 26 settembre 2025 e ancora in esame presso la Commissione Giustizia della Camera, punta a riscrivere in modo organico l’ordinamento forense e, così facendo, tocca anche il confine con altre professioni regolamentate. Il punto più delicato non riguarda soltanto l’accesso alla professione o l’organizzazione degli studi, ma la definizione di quali attività debbano essere riservate in via esclusiva agli avvocati e quali, invece, possano continuare a essere svolte da professionisti diversi ma ugualmente abilitati e vigilati.
Il dossier parlamentare che accompagna il provvedimento individua tra le attività sempre esclusive dell’avvocato l’assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti agli organi giurisdizionali, ma allarga il perimetro anche alla negoziazione assistita, alla mediazione obbligatoria o demandata dal giudice e alla consulenza e assistenza legale svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, quando siano connesse all’attività giurisdizionale. La riforma non ridefinisce soltanto il processo, ma anche il mercato dei servizi professionali che ruota attorno al processo.
È qui che entrano in scena le professioni contigue. Confprofessioni ha avvertito in audizione parlamentare che procedere con riforme separate per le diverse professioni rischia di creare conflitti normativi, disparità di trattamento e un sistema frammentato, proprio mentre il mercato spinge verso strutture integrate e società multiprofessionali. Per i clienti il risultato potrebbe essere un servizio meno lineare e più costoso.

Fonte: TeamSystem
L’esempio più istruttivo è quello del Codice della proprietà industriale che, agli articoli 201 e seguenti, disciplina uno specifico albo e stabilisce che la rappresentanza davanti all’Ufficio italiano brevetti e marchi e alla Commissione dei ricorsi possa essere assunta dai consulenti abilitati iscritti all’albo, oltre che dagli avvocati.
Non si tratta di un dettaglio corporativo. Nel settore della proprietà industriale, la consulenza è quasi sempre tecnica e giuridica insieme. Un parere sulla validità di un brevetto, sulla contraffazione di un marchio, sulla libertà di attuazione di una tecnologia, sulla redazione di una licenza o di un accordo di riservatezza non è soltanto una pratica amministrativa: è un lavoro specialistico che combina diritto, strategia industriale e conoscenza tecnica. Per questo l’Ordine dei consulenti in proprietà industriale ha espresso una preoccupazione netta: una nozione troppo ampia e troppo vaga di consulenza legale riservata agli avvocati rischierebbe di sovrapporsi alle competenze che l’ordinamento già riconosce ai consulenti, producendo incertezza proprio nei settori dove l’Italia prova a rafforzare innovazione, ricerca e competitività.
La clausola di salvaguardia prevista nel disegno di legge, secondo cui restano ferme le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, non viene ritenuta sufficiente da chi opera in questo campo. Il motivo è pratico prima ancora che teorico: molte competenze professionali trovano fondamento in norme distribuite tra legge, regolamenti e discipline di settore, e una formula generica può lasciare aperto un contenzioso permanente sui confini. Da qui la richiesta, avanzata sia dall’Ordine dei consulenti sia da Confprofessioni, di un coordinamento più organico tra le riforme delle professioni e di una delimitazione precisa dell’espressione connessione all’attività giurisdizionale.
Una buona riforma forense può certamente servire al Paese: per rendere più trasparente l’accesso, aggiornare le forme organizzative, garantire compensi equi e dare regole più moderne a una professione centrale per i diritti dei cittadini. Ma la modernizzazione non dovrebbe trasformarsi in annessione di spazi altrui. Nei campi in cui il diritto incontra la tecnica, come brevetti, marchi, design e contenzioso dell’innovazione, la vera forza non sta nell’esclusiva più larga possibile, bensì nella chiarezza delle competenze e nella capacità di far lavorare insieme avvocati e consulenti specializzati. La sfida del legislatore, oggi, è tutta qui: proteggere la funzione difensiva dell’avvocato senza impoverire quel pluralismo professionale che, soprattutto per le imprese, è già parte della qualità del servizio.
Giulia Zappacosta
