La legge n. 132 del 2025 ha introdotto nel Codice penale l’articolo 612-quater: la diffusione senza consenso di immagini, video o voci falsificati mediante l’IA può essere punita con la reclusione da uno a cinque anni
La notizia è vera, ma merita una precisazione che cambia molto il significato giuridico dell’operazione. Il 5 ottobre 2026 Giorgia Meloni non ha ancora “registrato il proprio timbro di voce”: ha depositato presso l’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, una domanda di marchio sonoro. Il segno è rappresentato da un file audio di circa quattro secondi nel quale la presidente del Consiglio pronuncia due volte la frase “Io sono Giorgia Meloni”. La domanda, che riguarda tra l’altro contenuti multimediali, attività culturali e servizi collegati a manifestazioni politiche, risulta al momento ancora in esame.
La distinzione non è solo formale. Un marchio sonoro non equivale alla proprietà giuridica di una voce umana. Per l’EUIPO un marchio sonoro è un segno costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni e può essere rappresentato mediante un file audio. L’oggetto della protezione, quindi, è il suono depositato nella sua concreta configurazione: nel caso Meloni, una determinata frase pronunciata con una determinata voce, intonazione e cadenza. Parlare di registrazione del “DNA vocale” è efficace dal punto di vista giornalistico, ma è una semplificazione: non viene depositata un’impronta biometrica capace di attribuire alla titolare un monopolio su qualsiasi frase pronunciata o imitata con la sua voce.

Fonte: la Repubblica
Il punto più interessante è capire quanto questa nuova privativa possa funzionare davvero contro i deepfake. Se la domanda venisse accolta, il marchio dell’Unione europea attribuirebbe alla titolare un diritto esclusivo sul segno registrato in tutti gli Stati membri. Ma il diritto dei marchi nasce per distinguere l’origine di prodotti e servizi e il Regolamento UE n. 2017/1001 consente di vietare ai terzi l’uso di segni identici o simili “nel commercio”. È qui che si apre il primo confine.
Immaginiamo, per esempio, un video pubblicitario falso in cui una voce clonata di Giorgia Meloni invita a investire su una piattaforma finanziaria, acquistare un prodotto o scaricare un contenuto digitale. In un caso del genere il marchio potrebbe diventare uno strumento interessante, perché la voce verrebbe utilizzata in un contesto commerciale proprio per trasferire sul messaggio la fiducia e la riconoscibilità della persona imitata. Il diritto di marchio potrebbe affiancarsi alle altre azioni disponibili e offrire anche un titolo facilmente spendibile nelle procedure di rimozione dei contenuti previste dalle piattaforme.
Molto più incerto sarebbe il caso di un falso discorso politico, pubblicato sui social per attribuire alla presidente del Consiglio parole mai pronunciate. Se manca un uso del segno in relazione a prodotti o servizi, il diritto dei marchi potrebbe non essere lo strumento più naturale. E ancora più interessante sarebbe il deepfake nel quale la voce sintetica pronuncia una frase completamente diversa da “Io sono Giorgia Meloni”: quanto deve essere simile un suono per violare un marchio sonoro? L’EUIPO ammette che, nel confronto tra marchi sonori, contano gli elementi percepibili all’ascolto; tuttavia il diritto registrato resta quello definito dal file depositato. La riconoscibilità del timbro potrebbe diventare un argomento, ma non esiste una regola secondo cui ogni utilizzo di una voce artificialmente clonata costituisca automaticamente contraffazione del marchio.
Per i deepfake politici esistono, peraltro, strumenti forse più diretti. Dal 2 agosto 2026 è applicabile l’AI Act europeo, che impone specifici obblighi di trasparenza per immagini, audio e video artificialmente generati o manipolati, con regole particolari per opere manifestamente artistiche o satiriche. In Italia, inoltre, la legge n. 132 del 2025 ha introdotto nel codice penale l’articolo 612-quater: la diffusione senza consenso di immagini, video o voci falsificati mediante intelligenza artificiale, quando siano idonei a ingannare e provochino un danno ingiusto, può essere punita con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto colpisce una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate, la norma prevede la procedibilità d’ufficio.

Fonte: Pasquale Pillitteri
La scelta di Meloni resta quindi interessante proprio perché non sostituisce queste tutele: aggiunge un livello ulteriore. Il marchio può essere particolarmente efficace quando il deepfake entra nel mercato, nella pubblicità, nei contenuti a pagamento o nelle truffe; il diritto penale e i diritti della personalità possono intervenire quando l’obiettivo è l’inganno o il danno alla persona; l’AI Act prova invece a rendere riconoscibile la natura artificiale del contenuto. Il futuro della difesa dell’identità digitale sarà probabilmente costruito dalla sovrapposizione di questi strumenti.
Resta un ultimo passaggio decisivo: l’EUIPO deve ancora concedere il marchio. Come per qualunque segno sonoro, sarà necessario verificare che il pubblico possa percepirlo come idoneo a distinguere l’origine dei prodotti o dei servizi rivendicati. Se la registrazione andrà a buon fine, il vero banco di prova non sarà il certificato, ma il primo caso in cui qualcuno tenterà di utilizzare una voce sintetica simile e un giudice dovrà stabilire fin dove arriva la somiglianza tutelata. Il caso Meloni potrebbe così trasformarsi da curiosità di cronaca in un precedente importante: non perché la legge abbia improvvisamente reso “proprietaria” una persona della propria voce, ma perché il diritto dei marchi sta cominciando a essere usato per affrontare un problema che, fino a pochi anni fa, semplicemente non esisteva.
Giulia Zappacosta