Possono alcuni principi costituzionali entrare in conflitto con il percepito di ampie fette della popolazione?
Dalla nostra Carta Costituente, tra i principi fondamentali sanciti, non può che emergere all’attenzione il primo comma dell’articolo 3, il quale – espressamente – cita: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Analizzando quanto riportato, tale principio mette alla luce due concetti, quelli di uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, ai quali è legata una evidente espressione illuminista delle costituzioni ottocentesche. Per quanto concerne l’uguaglianza formale, i cittadini sono tutti uguali dinnanzi alla legge, specificando chiaramente le caratteristiche che si ritrovano in base alle discriminazioni.
Lo Stato, nello specifico, pone trattamenti differenziati in casi tassativamente previsti dalla legge, al fine di evitare situazioni penalizzanti per determinate categorie civili. È interessante, inoltre, riportare quanto spiegato dall’enciclopedia Treccani, la quale stabilisce invece che non possono esserci distinzioni che abbiano, nello specifico, una rilevanza sociale se non quelle basate sulla capacità e sul merito dell’individuo.

Fonte: Italiano Magazine
Procedendo nella lettura dell’articolo anzidetto, al secondo comma nonché quello di chiusura, si legge: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Ne riguarda, dunque, l’uguaglianza sostanziale, la quale prevede che lo Stato si impegni attivamente dal punto di vista economico, politico e sociale per eliminare qualsivoglia forma di discriminazione. Il fine, l’obiettivo manifesto, è, come previsto anche dalla Dichiarazione di indipendenza americana, il “pieno sviluppo della persona umana”.
Questo principio astratto che per svariati decenni è sembrato ai più un principio assoluto e inamovibile è invece più che mai messo in discussione in questo momento, specialmente per quanto riguarda la razza e la religione. Infatti, la preoccupazione sempre crescente in tutta Europa è che, specialmente al ritmo attuale di immigrazione e di fertilità per donna di alcuni gruppi etno-religiosi potrebbe avvenire la cosiddetta “sostituzione etnica”. Riservandomi di esprimermi in maniera più compiuta in futuro sull’argomento, si può però rilevare che un numero estremamente considerevole di persone non condivide molto il principio sancito dalla carta, specialmente per quanto riguarda l’accesso alla cittadinanza per vari gruppi o per quanto riguarda la libera manifestazione del loro credo religioso, delle pratiche cultuali a esso legate, riscontrando che la nostra carta costituzionale non poteva prevedere un simile fenomeno di “migrazione di massa”.
Ancora una volta, non v’è quindi dubbio che alcune previsioni costituzionali stridano con il percepito di moltissime persone, non v’è dubbio che nella logica della guerra di civiltà, per esempio, queste sembrano un lusso che non ci possiamo permettere.
Alberto Fioretti