Breve percorso dalla Legge Cairoli a quella Giolitti sotto il profilo dell’accesso al voto
Le discussioni sull’approvazione della nuova legge elettorale sono state l’occasione per parlare, tra le tante altre tematiche, della questione dell’accesso al voto. Infatti, in Italia è tutt’altro che infrequente sentir parlare della necessità di contingentare questo accesso, dacché secondo molti una enorme fetta dei nostri concittadini non meriterebbe a tutt’oggi di esprimere la sua preferenza, in ragione della sua limitata capacità critica e di giudizio.
Allo stesso tempo, nella nostra concezione contemporanea, quando si parla del diritto di voto non possiamo che pensare a un diritto – in realtà espressamente qualificato come dovere civico – il cui esercizio, salvo ragionevoli limiti di età, è incondizionato. Come possiamo immaginare, tuttavia, non sempre è stato così e approfondendo la legge elettorale Cairoli – chiamata così dal nome del suo estensore – abbiamo l’opportunità di fare un viaggio nel tempo, lungo oltre centoquarant’anni, che parte dal 22 giugno del 1882, anno in cui veniva approvata la suddetta legge.
Immaginate, per quanto la nostra immaginazione ce lo consenta, l’Italia del tempo: era un’Italia diversa, ancora governata dai cosiddetti sistemi censitari, quei sistemi elettorali che selezionavano gli aventi diritto al voto in base al reddito.
Con la legge Cairoli, per quel che ci riguarda più da vicino, vennero modificati i requisiti di elettorato attivo, vale a dire quei presupposti il cui possesso consente ai cittadini di partecipare alle consultazioni elettorali. Segnatamente, la riforma elettorale del 1882 intervenne sul diritto di voto attraverso: l’abbattimento della cosiddetta “quota del censo” vale a dire la quota d’imposta annua il cui pagamento dava diritto a essere elettori o eleggibili – che passò da 40 a 19,80 lire; l’abbassamento del limite anagrafico da 25 a 21 anni; il minimo di titolo di studio richiesto ai fini dell’esercizio del diritto di voto: il secondo anno della scuola elementare.

Fonte: La Stampa
La riforma ebbe l’effetto di triplicare il numero del corpo elettorale, alzando la soglia degli aventi diritto a 2 milioni di persone, ossia il 6,9% della popolazione maschile (appunto più che triplicata rispetto al misero 2% precedente). La nuova legge elettorale sancì peraltro il temporaneo passaggio dal rigoroso uninominale precedente a colleghi plurinominali (da 2 a 5 deputati). Per completare questa prima tappa di questo piccolo viaggio nelle leggi elettorali italiane, dobbiamo citare la riforma successiva del 1892, il cui passaggio più importante era rappresentato invece dal ritorno all’uninominale.
Per arrivare invece a una legge elettorale che stabiliva il suffragio universale, seppur condizionato al raggiungimento di un’età minima piuttosto ragguardevole, bisognerà aspettare la Legge Giolitti del 1912.
Questa legge infatti manteneva l’impianto proporzionale ribadito dalla precedente riforma e prevedeva il voto a tutti gli uomini che avessero compiuto i 30 anni o ai maggiori di 21 anni che avessero prestato servizio nell’esercito e fossero alfabetizzati.
Tutto questo ci fa capire che tante dimensioni che noi consideriamo scontate non lo erano fino all’altro ieri e che, sebbene l’accesso al voto sia una questione estremamente complessa e tutta da discutere, coloro che si lasciano andare con faciloneria a certi pronunciamenti improvvidi dovrebbero riflettere in maniera un pochino più approfondita su tutte le implicazioni della faccenda.
Alberto Fioretti